Obbligo di comunicazione entro il 30 Aprile per gli Energy manager

Entro il 30 aprile di ogni anno, i soggetti obbligati debbano comunicare al ministero dello Sviluppo Economico il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.

L’Energy manager, nominato ai sensi dell’articolo 19 (L. 10/91) viene inserito nell’elenco, gestito dalla FIRE per incarico del Ministero dello sviluppo economico.

La mancata comunicazione esclude i soggetti obbligati dagli incentivi previsti dalla legge n. 10/1991 e comporta una sanzione amministrativa da 5.164,57 a 51.645,70 euro, come disposto dal D.P.R. n. 380/2001.

La figura del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, istituita dalla legge 10/1991 è preposta all’analisi dei dati sui consumi energetici ed alla promozione dell’uso efficiente dell’energia nella propria azienda e deve essere nominata dai soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che, nell’anno precedente abbiano registrato un consumo di energia superiore, rispettivamente, a: 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (Tep) per il settore industriale, o 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori. 

Marco Tacconet